Sorveglianza sanitaria, il ruolo del medico competente e del RLS secondo l’aggiornamento del protocollo con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

Il 6 aprile è stato raggiunto l’accordo tra istituzioni, parti sociali e INAIL per un aggiornamento del protocollo per le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Un capitolo importante riguarda il ruolo del Medico Competente e del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

Viene ribadito che la sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

La sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione del contagio.

Ancora una volta viene sottolineata l’importanza della sorveglianza in ambito lavorativo, come misura di prevenzione del contagio, intercettando casi sospetti e contatti stretti. Il ruolo del Medico Competente è di collaborazione con le Autorità Sanitarie per l’applicazione delle necessarie misure di quarantena.

Il documento richiede un graduale ripristino delle visite mediche previste, nel rispetto delle misure e raccomandazioni di Ministero e OMS e in base all’andamento epidemiologico del territorio, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

L’adozione di misure per il contenimento del rischio di contagio.

Viene altresì ribadita la collaborazione tra medico competente, datore di lavoro, RSPP e RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

La sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili.

Il medico competente, ove presente, “deve continuare ad attuare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.”

Le strategie di screening.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, “potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.”

La riammissione al lavoro dopo Covid-19.

Quanto alla riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 il documento del 6 aprile precisa che questa “avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.”

 Leggi la bozza del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

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