Il datore di lavoro è il responsabile principale della salute e sicurezza dei lavoratori della propria attività, ha l’obbligo della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28” e “la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (art. 17 del D.Lgs. 81/08).
Alcune recenti sentenze hanno individuato responsabilità precise e colpevolezza, con relativa condanna, del responsabile della sicurezza dei lavoratori, nonostante tale figura non coincidesse con quella del datore di lavoro legale. Tre casi in cui un legale rappresentante, un socio unico e un gestore di ristorante sono stati ritenuti responsabili di due infortuni ai propri lavoratori e a un cliente del ristorante gestito.
Se ne parla in un interessante articolo di puntosicuro.it dove le sentenze in questione vengono analizzate.
Secondo queste sentenze quindi: “sono i comportamenti che fanno desumere la datorialità di fatto e le responsabilità del titolare formale (anche quando è mero prestanome) nonchè del reale gestore.
In materia di prevenzione degli infortuni assume una posizione di garante della sicurezza sul lavoro colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto, impartendo istruzioni e disposizioni, i poteri propri del datore di lavoro.”
I servizi di CMO Centro di Medicina Occupazionale. SICUREZZA SUL LAVORO E ASSISTENZA MEDICA.
CMO è un unico interlocutore per consulenza e gestione livelli di sicurezza, sorveglianza sanitaria, assistenza medica, formazione, psicologia del lavoro e benefit.
Scopri i servizi.
I servizi di CMO Centro di Medicina Occupazionale.
SICUREZZA SUL LAVORO E ASSISTENZA MEDICA.
CMO è un unico interlocutore per consulenza e gestione livelli di sicurezza, sorveglianza sanitaria, assistenza medica, formazione, psicologia del lavoro e benefit.
Scopri i servizi.