Un documento della SIML – Società Italiana di Medicina del Lavoro – chiarisce il ruolo del medico competente nella gestione del processo vaccinale.
<< Il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) ha stabilito che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
In particolare L’art. 4 del suddetto DL ha previsto che “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
La norma nei commi 4-5-6 ha definito nel dettaglio le modalità con cui l’accertamento dell’obbligo vaccinale deve essere espletato e i soggetti deputati a tale verifica. In particolare non è previsto che il medico competente entri nel processo di controllo dello stato vaccinale trattandosi di una attività ai fini di sanità pubblica.
La vaccinazione infatti costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati” (commi 1 e 2) per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza costituendo di fatto un prerequisito generico alle attività assistenziali, mentre l’ambito di applicazione dell’attività del medico competente è la sorveglianza sanitaria ai sensi del DL 81/ >>