La responsabilità dell’appaltatore per un rischio nell’area del committente

Un interessante articolo pubblicato da puntosicuro.it tratta il tema delle responsabilità dell’appaltatore in ambiente di lavoro del committente.

Gli obblighi dell’appaltatore non vengono meno per il semplice fatto che le lavorazioni si svolgano in un ambiente messo a disposizione dal committente, qualora il rischio da prevenire inerisca alla specifica lavorazione allo stesso commissionata.

Lo spunto dell’articolo proviene da una sentenza a seguito dell’ennesimo infortunio dovuto alla caduta di un lavoratore dalla copertura di un capannone a seguito dello sfondamento di un lucernario in plexiglas.
Nella sentenza della Corte di Cassazione viene rigettato il ricorso presentato dal datore di lavoro condannato nei due primi gradi di giudizio.
Il datore di lavoro veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590, commi 1 e 2, cod. pen. per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché nella violazione della disposizione antinfortunistica di cui all’art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per avere, in particolare, omesso di valutare nel DVR il rischio relativo all’esecuzione dei lavori su coperture di edifici o capannoni industriali e per non avere previsto altresì l’utilizzo, per l’esecuzione di tali lavori, di attrezzature come ponteggi e trabattelli.

Avendo l’imputato basata la sua difesa sul fatto che la responsabilità per l’accaduto e le violazioni delle norme antinfortunistiche contestatogli si sarebbero dovute addebitare al committente gestore del capannone per non avere lo stesso informato il lavoratore del rischio specifico relativo a un’area di lavoro di sua pertinenza, la Corte suprema.

Nel rigettare il ricorso, ha precisato che correttamente i giudici di merito avevano considerato sussistenti le violazioni a suo carico sia dell’obbligo di valutazione del rischio che dell’obbligo di vigilanza, e che comunque gli obblighi del datore di lavoro non vengono meno per il semplice fatto che le lavorazioni si svolgano in ambiente messo a disposizione dal committente, qualora il rischio da prevenire inerisca non tanto alla conformazione dell’ambiente di lavoro quanto piuttosto alla specifica lavorazione commissionata all’appaltatore.
In ogni caso, ha aggiunto la suprema Corte, i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia che è comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, essendo egli tenuto in quanto tale a verificare la sicurezza dei lavori affidatigli.

 Leggi i dettagli dell’accaduto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni sul sito di Puntosicuro https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/la-responsabilita-dell-appaltatore-per-un-rischio-nell-area-del-committente-AR-23126/

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