Covid e quarantena: isolamento domiciliare non è malattia
Per i nuovi lockdown in caso di quarantena domiciliare per il lavoratore non scatta automaticamente la «malattia». Chiarimento dell’INPS sul decreto-legge del 17 marzo 2020.
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54279
Covid e quarantena: Quando viene riconosciuta la quarantena come malattia?
È il caso, ad esempio, di chi viene a contatto con soggetti positivi al Coronavirus. In questo caso è la Asl, il medico di medicina generale dell’ospedale a decidere, tramite un provvedimento, la quarantena del soggetto che, dunque, si vede riconosciuta la tutela della malattia durante il periodo di isolamento.
Quando invece è un Comune o una Regione a decretare la quarantena, non si ha diritto al trattamento.
Scrive lo stesso INPS
“Nell’attuale contesto emergenziale si sono attivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, come il lavoro agile o lo smart working. In questo ambito, relativamente alla quarantena e alla sorveglianza precauzionale, l’Istituto precisa che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio. In questa circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la relativa retribuzione.In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.”
Tutela lavoratori fragili
Con il messaggio 9 novembre 2020, n. 4157, l’Istituto illustra le novità introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in materia di tutela dei lavoratori fragili.
Il termine della tutela, in particolare, è stato prorogato al 15 ottobre 2020, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo e il 15 ottobre.
Tra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, inoltre, è stato eliminato il riferimento all’articolo 3, comma 1, legge 104/1992. Il lavoratore, pertanto, dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità, ovvero della condizione di rischio attestata dagli organi medico-legali delle ASL.
Per i lavoratori fragili, infine, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 è prevista la possibilità di lavorare in modalità agile, svolgendo anche mansione diversa o attività di formazione professionale.
Quarantena all’estero
Alcuni lavoratori assicurati in Italia recatisi all’estero sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. Sul punto, dalla lettura testuale dell’articolo 26, commi 1 e 3, del D.L. n. 18 del 2020, e dei diversi D.P.C.M. emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, considerato il costante riferimento ai provvedimenti dell’operatore di sanità pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL, si ritiene che l’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 non possa che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.
Cassa integrazione e tutela in caso di malattia
La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta infatti del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto altresì dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Al riguardo, si ricorda che con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, al quale si rinvia, sono state ribadite le indicazioni operative per la gestione della concomitanza tra la prestazione dell’indennità di malattia e i trattamenti di integrazione salariale sopra citati.
Considerata l’equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26, rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera, si ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.