Indicazioni allo spostamento di casi COVID-19 e contatti stretti di caso COVID-19, dalla sede di isolamento/quarantena ad altra sede di isolamento/quarantena. Circolare del Ministero della Salute del 13 gennaio 2022.
Le persone sottoposte alla misura di isolamento e quarantena in quanto casi e contatti di caso COVID-19 hanno, da Decreto Legislativo n. 33 del 16/05/2020, successivamente convertito in Legge n. 74 del 14/07/2020, il divieto di mobilità dalla propria abitazione, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
Nel corso dell’attuale pandemia, si sono più volte resi necessari trasferimenti di casi e contatti di caso COVID-19 tra due distinte sedi di isolamento o quarantena, sia all’interno del territorio italiano sia da e verso Paesi esteri.
Il movimento in altro luogo di casi confermati COVID-19 o contatti stretti di caso confermato COVID-19 deve avvenire sempre con modalità atte a ridurre al minimo i rischi per quanti, a vario titolo, entrino in contatto con loro.
Il documento ha lo scopo di fornire indicazioni tecnico-procedurali alle Autorità sanitarie sulle modalità di trasferimento all’interno del territorio nazionale e da/verso Paesi esteri di casi COVID-19 e di contatti stretti di caso confermato, al fine di promuovere una gestione di questi eventi condivisa, omogenea e coordinata sull’intero territorio nazionale.
Nel presente documento per contatti di caso confermato si considerano esclusivamente i contatti di caso confermato per i quali sia stata indicata la misura della quarantena ovvero contatti stretti asintomatici di casi COVID 19 che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o da meno di 14 giorni, o che risultino non vaccinati o con ciclo vaccinale primario.
I contatti stretti di caso confermato che abbiano completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; o che siano guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno o che abbiano ricevuto la dose di richiamo del vaccino (la cosiddetta “terza dose” o “booster”), non essendo sottoposti a quarantena sono liberi di muoversi sul territorio italiano, sempre rispettando l’autosorveglianza e indossando i dispositivi previsti dalla circolare del Ministero della Salute 30/12/2021.
I contatti di caso sottoposti alla sola misura di autosorveglianza non possono viaggiare insieme ai casi confermati, né con gli altri contatti di caso sottoposti al regime di quarantena, nemmeno se appartenenti al medesimo cluster.
Non è consentito, salvo specifiche eccezioni di seguito riportate, lo spostamento a mezzo pubblico (volo di linea, taxi, bus, treno, metropolitana, mezzo in public sharing, navi o traghetti per trasporto pubblico urbano e per le isole maggiori) di casi COVID-19 sottoposti a misura di isolamento.
Leggi la Circolare Ministero della Salute n. 2840 del 13 Gennaio 2022
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