Il TAR Lecce si esprime sulla sospensione dell’esercizio della professione del sanitario che non si sottopone al vaccino anti Covid-19.

Il TAR Lecce si esprime sulla sospensione dell’esercizio della professione del sanitario che non si sottopone al vaccino anti Covid-19.

Deve essere respinta l’istanza di sospensione della delibera che, in applicazione dell’art. 4, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione del sanitario che non ha effettuato il vaccino per il Covid-19 ove sia stata valutata, con esito negative, la possibilità di ricollocazione lavorativa del medico con adibizione dello stesso ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario.

Ha chiarito il Tar, con riferimento al danno, che lo stesso sanitario può far cessare i lamentati effetti pregiudizievoli adempiendo all’obbligo vaccinale, adempimento espressamente previsto dalla legge come presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione ex art. 4, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44.

Ha aggiunto il Tar che nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, sotto i vari profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da Covid-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima.

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