Decreto del Presidente del Consiglio 17 giugno 2021. Le nuove misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19

Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19».

Con il Decreto del 17 giugno viene attivata la piattaforma nazionale per ottenere la Certificazione verde COVID-19 con le modalità di rilascio e l’operatività del Regolamento Ue sul Green Pass.
Dal 1° luglio sarà interoperabile con tutte le certificazioni digitali dei vari Paesi dell’Unione Europea.

La Certificazione verde COVID-19 potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

GLI ARTICOLI DEL DECRETO:

Nel documento vengono definiti i seguenti criteri, oltre ad essere definite le specifiche di sicurezza e trattamento dati:

  • Interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • Ambito di applicazione
  • Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19
    rilasciate dalla PN-DGC
  • Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC
  • Servizio per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione
  • Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdiCOVID-19 di avvenuta guarigione
  • Servizi per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare conesito negativo
  • Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni verdi COVID-19
  • Struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile
  • Messa a disposizione dei dati della Piattaforma nazionale-DGC al fascicolo sanitario elettronico
  • Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale- DGC
  • Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
  • Interoperabilità nazionale ed europea
  • Periodo di conservazione, diritti dell’interessato e informativa

Scarica il testo del  DPCM 17 giugno 2021

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