Ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico.
1. Sorveglianza sanitaria
2. Distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)
3. Disposizioni organizzative e limiti di spesa
4. Disposizioni contabili
Scarica il documento pdf Circolare INAIL n. 11 del 24 marzo 2023
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