Lo scorso 24 settembre l’INAIL ha emesso una circolare con alcuni chiarimenti a proposito della omessa o tardata denuncia di infortunio. L’INAIL ricorda l’obbligo di denuncia per gli infortuni, non guaribili entro 3 giorni e chiarisce gli aspetti legati alle relative sanzioni.
La circolare n. 24 del 9 settembre 2021 riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 1124 del 1965 e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.
L’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.
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Approfondimenti dal sito INAIL