Alcune conseguenze del rifiuto di vaccinarsi nei luoghi di lavoro.

Un interessante articolo di puntosicuro.it analizza le conseguenze del rifiuto di vaccinarsi nei luoghi di lavoro e l’indennizzo del danno da vaccinazione.

Il rifiuto di vaccinazione del lavoratore.

In caso di rifiuto di vaccinazione e in base al protocollo redatto in precedenza, spetta sempre al medico competente dichiarare la non idoneità alla mansione del lavoratore in maniera permanente o temporanea.

Le responsabilità del medico competente e del datore di lavoro.

Spetta invece al datore di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008, far rispettare la decisione del medico competente e quindi trovare al lavoratore non vaccinato una mansione con meno rischi. Nell’articolo si analizzano le conseguenze di questa decisione, il datore di lavoro ha l’obbligo legale di trovare una mansione anche se inferiore a quella originale del lavoratore e se non riesce a garantirne la sicurezza, il datore di lavoro può arrivare a valutare il licenziamento per giusta causa.

Infortunio e indennizzo  INAIL.

Nel caso in cui il lavoratore, senza alcun motivo di salute certificato, rifiuti di vaccinarsi dovrà affrontare anche il problema di riconoscimento di infortunio da Covid e relativo indennizzo INAIL.
Nell’articolo di puntosicuro.it viene analizzata la giurisprudenza in merito, analizzando la differenza tra infortunio sul lavoro e malattia professionale, entrambe legate al rapporto casuale o concasuale con il rischio professionale.
Inoltre la circolare 13/2020 INAIL precisa le differenze di presunzione di origine professionale del contagio da Covid-19 per alcune categorie di lavoratori più esposte ai rischi come il personale sanitario.

La vaccinazione sul posto di lavoro.

Altro aspetto estremamente interessante analizzato nell’articolo è quello relativo all’art. 279 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, dove si impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per i lavoratori esposti a un rischio biologico. La norma non impone il vaccino ma fa ricadere comunque le responsabilità di dichiarare l’idoneità al lavoro da parte del medico competente e il rispetto di questa decisione da parte del datore di lavoro, come visto prima.

 

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